38) Locke. Magistrati e tolleranza.
Il magistrato deve essere tollerante per due motivi, il primo
perch non spetta a lui stabilire quale sia la vera Chiesa di
Cristo, il secondo perch le conversioni ottenute attraverso la
costrizione non valgono nulla.
J. Locke, Lettera sulla tolleranza (pagine 194-195).

Chiamo Chiese le societ religiose, che il magistrato deve
tollerare, perch il popolo, cos raccolto in societ, non fa
nulla di diverso da ci che  concesso e lecito ai singoli uomini
presi separatamente, cio si occupa della salvezza dell'anima; e
in questo non c' nessuna differenza tra la Chiesa regia e le
altre Chiese diverse da essa. Ma, poich in ogni Chiesa bisogna
considerare soprattutto due cose, cio il culto esterno o rito e i
dogmi, bisogna trattare separatamente gli uni e degli altri,
perch risulti pi chiaramente il fondamento universale della
tolleranza.
I. Il magistrato non pu sancire con la legge civile alcuni riti
ecclesiastici o imporre cerimonie nel culto divino, n nella
propria, n, ancor meno, nella Chiesa degli altri, non solo perch
le Chiese sono societ libere, ma perch tutto ci che viene
offerto a Dio nel culto divino, deve avere come fondamento questo
solo criterio, che coloro che lo praticano ritengono che sia
accetto alla divinit. Ammetto che le cose indifferenti, e forse
soltanto quelle, sono sottoposte al potere legislativo. Ma 1) di
qui tuttavia non segue che sia lecito al magistrato sancire su
qualunque cosa tutto ci che gli sembri, perch l'utilit pubblica
 il limite e la misura della legislazione: se qualcosa non  di
utilit allo Stato, per quanto si tratti di una cosa differente,
non pu essere sancito con una legge. 2) Le cose che, per quanto
indifferenti per propria natura, vengono trasferite nella Chiesa e
nel culto divino, sono poste fuori dalla giurisdizione del
magistrato, perch in quell'uso non hanno nessun rapporto con le
cose civili... 3) Le cose che per propria natura sono indifferenti
non possono diventare parte del culto divino per intervento
dell'autorit e dell'arbitrio umano, e proprio per questa ragione,
cio perch sono indifferenti... Nel culto divino le cose
indifferenti non sono lecite per nessun'altra ragione, se non
perch sono state istituite da Dio, il quale con un mandato certo,
ha attribuito a esse una dignit tale, che diventano parte del
culto, e che la maest della divinit suprema si degner di
approvarle e di accettarle, anche se saranno offerte da piccoli
uomini e da peccatori.

secondo. Il magistrato non pu proibire i riti sacri di nessuna
Chiesa e il culto in essa praticato, che si tengono nelle riunioni
religiose, perch in tal modo eliminerebbe la Chiesa stessa, il
cui fine  di adorare liberamente Dio nel modo che preferisce. Si
potrebbe obiettare: se volessero immolare un fanciullo, se (ci
che un tempo fu falsamente imputato ai cristiani), volessero
praticare mescolanze carnali, o altre cose di questo genere,
dovrebbero esse essere tollerate dal magistrato, perch avvengono
in una riunione ecclesiastica? Rispondo che queste cose non sono
lecite neppure a casa propria n nella vita civile, e pertanto non
lo sono neppure nelle riunioni religiose o nella pratica del
culto.
Si dir: l'idolatria  un peccato, e pertanto non deve essere
tollerata. Rispondo: se si dicesse: l'idolatria  un peccato, e
pertanto deve essere scrupolosamente evitata, si farebbe un
ragionamento giustissimo, ma, quando si dice che, se  un peccato,
perci deve essere punito dal magistrato, non si fa pi un
ragionamento altrettanto giusto, perch non  compito del
magistrato indirizzare le leggi o alzare la spada contro tutte le
cose che crede costituiscano un peccato presso la divinit.
L'avarizia, non aiutare i poveri, l'ozio e molte altre cose di
questo genere sono, per consenso di tutti, peccati; eppure chi mai
ha pensato che debbano essere puniti dal magistrato? Poich non
costituiscono un danno per la propriet altrui, poich non turbano
la pace pubblica, proprio nei luoghi nei quali essi vengono
riconosciuti come peccati, non vengono puniti mediante le leggi.
Ovunque le leggi tacciono sulle menzogne, perfino sugli spergiuri,
eccetto certi particolari casi, nei quali tuttavia non si tiene
conto della provocazione della divinit o della turpitudine di ci
che viene compiuto, ma del torto che viene fatto o allo Stato o al
vicino.
Fin qui abbiamo parlato del culto esterno, ma  tempo ora che ci
occupiamo della fede. I dogmi ecclesiastici, sono alcuni pratici,
altri speculativi, e, sebbene entrambi consistano nella conoscenza
della verit, tuttavia questi sono racchiusi entro la sfera
dell'opinione e dell'intelletto, quelli che in qualche modo
riguardano la volont e i costumi. Per quel che riguarda pertanto
i dogmi speculativi e i cosiddetti articoli di fede, i quali non
esigono nient'altro, se non soltanto di essere creduti, la legge
civile non pu introdurli in nessun modo in una Chiesa qualsiasi.
Inoltre il magistrato non deve proibire che opinioni speculative
qualsiasi vengano credute o insegnate in una Chiesa qualsiasi,
perch esse non hanno nessun rapporto con i diritti civili dei
sudditi.
La rettitudine dei costumi, nella quale consiste la parte certo
non pi piccola della religione e della piet sincera, riguarda
anche la vita civile, e coinvolge contemporaneamente la salvezza
dell'anima e dello Stato; pertanto le azioni morali appartengono a
entrambi i fini, quello esterno e quello interno, e sono
sottoposte a entrambe le autorit, a quella del moderatore civile
e a quella del moderatore privato, cio del magistrato e della
coscienza.
Ogni mortale ha un'anima immortale, capace di beatitudine o di
infelicit eterna, la cui salvezza dipende soltanto da questo, che
l'uomo abbia fatto e creduto in questa vita le cose che 
necessario che siano fatte e credute per riconciliarsi il favore
della divinit, e che sono prescritte da Dio. Di qui consegue 1)
che l'uomo  obbligato, prima di tutto, a osservare queste cose, e
che deve porre tutta la cura, attenzione e diligenza soprattutto
nel cercare e nel fare queste cose... 2) Che, poich un uomo,
praticando un culto erroneo, non viola mai il diritto di altri
uomini, dal momento che non reca torto a nessun altro, quando non
condivide il suo modo di pensare sulle cose divine, anche se si
tratta di un modo di pensare corretto, n, cos, pu
fraudolentemente danneggiare la prosperit degli altri, soltanto
ai singoli appartiene la cura della propria salvezza.
Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1968, volume
tredicesimo, pagine 606-609.

G. Zappitello, Antologia filosofica,  Quaderno secondo/4. Capitolo
Otto.
39) Locke. I limiti della tolleranza politica.
Tutto ci che mette in crisi la societ umana e quella civile non
pu essere tollerato. Locke sottolinea l'importanza di mantenere
la parola data con tutti, anche con gli eretici, nei rapporti
sociali.
J. Locke, Lettera sulla tolleranza (pagina 195).

Il magistrato non deve tollerare nessuna credenza che sia nemica e
contraria alla societ umana o ai buoni costumi necessari per
conservare la societ civile. Ma esempi di queste credenze sono
rari in qualsiasi Chiesa. Infatti nessuna Chiesa suole giungere a
un grado tale di pazzia, da giudicare che possano essere insegnate
come credenze religiose le cose che minacciano manifestamente i
fondamenti della societ, e perci sono condannate per giudizio
unanime del genere umano; infatti queste credenze metterebbero in
pericolo anche i beni di coloro che le praticano, la loro
tranquillit e la loro reputazione.
Un male pi nascosto, ma anche pi pericoloso per lo Stato, 
costituito da quelli che arrogano per se stessi e per i membri
della setta alla quale appartengono qualche privilegio contro il
diritto civile, sia pure nascosto con parole speciose. Forse non
si trova in nessun luogo chi francamente e apertamente insegni che
non bisogna mantenere gli impegni, che il principe pu essere
cacciato dal proprio trono da una qualsiasi setta religiosa, che
rivendichi a s solo il dominio universale di tutte le cose.
Queste cose infatti, dette con parole aperte e sincere,
richiamerebbero subito l'attenzione del magistrato e l'occhio
dello Stato, e farebbero s che si badasse a che questo male non
continuasse pi a serpeggiare nel seno della societ. E tuttavia
si trovano persone che con altre parole dicono la medesima cosa.
Perch, infatti, che cos'altro pretendono, quelli che insegnano
che non si devono mantenere gl'impegni con gli eretici? Questo
essi rivendicano, che a essi sia concesso il privilegio di venir
meno alla fede data, dal momento che tutti quelli che sono
estranei alla loro comunit vengono considerati eretici, o tali
possono essere dichiarati al momento opportuno. Il principio che i
re scomunicati decadano dal regno a che cosa tende, se non a
rivendicare il potere di privare i re del loro regno, dal momento
che essi rivendicano alla loro sola gerarchia il diritto di
scomunica? Le tesi che il dominio  fondato sulla grazia,
attribuisce poi il possesso di tutte le cose a coloro che
sostengono questa proposizione, che non sono cos pazzi da non
credere o professare di essere essi stessi veramente pii e fedeli.
Non possono avere nessun diritto alla tolleranza da parte del
magistrato coloro e tutti quelli della stessa specie, i quali
attribuiscono ai fedeli, ai religiosi, agli ortodossi, cio a se
stessi, qualche privilegio o qualche potere nelle cose civili, che
li metta al disopra di tutti gli altri mortali, e che, sotto il
pretesto della religione, rivendicano a se stessi un qualche
potere sugli uomini che non appartengono alla loro comunit
ecclesiastica, o che in un modo qualsiasi sono separati da essi.
Ma non hanno diritto alla tolleranza neppure quelli i quali non
vogliono insegnare che anche gli altri, dissenzienti da se stessi
in fatto di religione, devono essere tollerati. Perch che
cos'altro insegnano costoro e tutti quelli di questa specie se non
questo, che essi, non appena sar offerta una occasione opportuna,
usurperanno i diritti dello Stato e la libert e i beni dei
cittadini? Soltanto questo essi chiedono al magistrato, che a essi
siano concesse tolleranze e libert fino a quando avranno
abbastanza mezzi e abbastanza forze per osare quell'usurpazione.
Non pu pretendere il diritto di tolleranza da parte del
magistrato la Chiesa che sia tale che, chiunque entri in essa, per
questo stesso fatto, passa sotto la dipendenza e l'obbedienza di
un altro principe. A questo modo infatti il magistrato darebbe
modo a una giurisdizione estranea di entrare entro i confini di
sua competenza e dentro le sue citt, e permetterebbe che dai suoi
cittadini fossero reclutati soldati da impiegare contro il suo
Stato...
Da ultimo non devono in nessun modo essere tollerati coloro che
negano che esista una divinit. Infatti una promessa, un patto, un
giuramento di un ateo non possono essere qualcosa di stabile e di
santo; eppure queste cose sono i vincoli che tengono insieme la
societ umana, tanto che, eliminato Dio, sia pure soltanto con il
pensiero, tutte queste cose vengono meno. Inoltre nessuno pu
rivendicare per se stesso il privilegio della tolleranza sotto il
nome della religione, se poi attraverso l'ateismo elimina
completamente qualsiasi religione. Per quel che riguarda tutte le
altre opinioni pratiche, anche se non sono prive di ogni errore,
se per mezzo di esse non si chiede nessun dominio e nessuna
franchigia civile per la Chiesa nella quale sono insegnate, non si
pu dare nessun fondamento per cui non debbano essere tollerate.
Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1968, volume
tredicesimo, pagine 609-610.
